Avvocato
(in latino
advocatus da advoco = voco + ad chiamo a me) è il
termine che identifica colui che, dietro un compenso, difende il
proprio cliente davanti ad un tribunale.
Origini storiche
La Gallia ebbe il
privilegio di fornire alla Roma imperiale un gran numero di
avvocati, nutricola causidicorum, così li chiama Giovenale.
Le leggi barbare, i capitolari di Carlomagno e gli altri documenti
che seguirono l'invasione, attestano che le funzioni di avvocato,
continuarono ad essere esercitate da molti d'origine gallica. Quelli
che le svolgevano erano chiamati advocati, tutores,
actores, causidici , clamatores, ecc...
Ma bisogna aspettare San Luigi, nel XIII secolo, per trovare un
serio inquadramento di questa professione. In quell'epoca, c'erano
avvocati presso tutti i tribunali, avvocati ufficiali, del
parlamento, del prevosto di Parigi, della giustizia delle signorie,
ecc... Tuttavia, non si sa bene a quali condizioni si potesse essere
avvocati allora. Beaumanoir ci dice solo che il balivo aveva il
diritto di escludere dal suo tribunale gli individui che vi si
presentavano senza avere le caratteristiche richieste dall'esercizio
dell'avvocatura. Di più, un'ordinanza di Filippo il bello, del 23
aprile 1299, ci conferma nella convinzione, con queste parole ad
patrocinandum excommunicatos non recepiatis.
Gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati, ma i laici,
fecero loro ben presto una indubbia concorrenza e finì che molti di
loro rinunciarono sempre di più a questa professione, fino al
concilio di Latran, che vietò ai preti di esercitare ogni funzione
giudiziaria presso i tribunali laici. Filippo il bello, creò in
favore degli avvocati, un ordine di cavalleria delle leggi,
accordando loro tutti i diritti e tutte le distinzioni della
cavalletia armata, sostituendo il titolo di maestro a quello di
messere e monsignore. Un editto del 1299 difendeva il diritto di
scegliere e vendere i libri degli avvocati.
Diverse ordinanze di San Luigi, Filippo l'ardito, Filippo il bello,
invitavano gli avvocati alla cortesia , alla veracità, al
disinteresse , e, alla loro nomina, essi giuravano di osservare
queste prescrizioni. Nessun avvocato che si fosse interessato di un
affare poteva mai abbandonarlo. Un'ordinanza di Filippo III,
pubblicata a Parigi il 23 ottobre 1274 prescrive agli avvocati di
giurare sui santi evangeli, che non si sarebbero presi in carico che
cause giuste, e che avrebbero subito abbandonato quelle che avessero
scoperto essere malvagie e cattive, ordina inoltre che gli avvocati
i quali non avessero prestato questo giuramento, fossero interdetti
da ogni attività legata alla loro professione finché non l'avessero
fatto.
Gli onorari erano fissati da ordinanze e proporzionali
all'importanza del processo e all'abilità dell'avvocato, ma non
potevano in alcun modo superare la somma di trenta tornesi. In caso
di contestazioni decideva il giudice. Gli avvocati avevano la barba
rasa, la capigliatura lunga, che cadeva sulle spalle e sulla fronte.
Parlavano coverto, ovvero in gergo stretto tra loro. Il loro modo di
abbigliarsi non aveva nulla di particolare. Quando il duello
militare seguiva il duello giudiziario, accompagnavano sul terreno
scelto per la sfida i loro clienti e li aiutavano, sia dando loro
consigli, sia unendosi a loro per duellare. Tali erano gli avvocati
nel XIII secolo. Nel XIV li troviamo divisi in consiliarii,
proponentes, advocati novi.
Beaumanoir, nel capitolo V del suo libro in cui tratta degli
avvocati, ci dà numerose e interessanti notizie su di loro e
c'informa, ad esempio, che esistevano avvocati, ovvero avvocati
patrocinanti e avvocati che potevano solo dare consigli legali ai
propri clienti. I primi, che sarebbero poi gli antichi avvocati,
portavano una lunga sottana nera ricoperta da un mantello rosso
scarlatto, foderato d'ermellino, rigonfio sui lati e trattenuto, sul
petto da un grosso fermaglio o da una spilla. I secondi, avevano
sempre la sottana nera, ma vi portavano sopra un mantello bianco,
giravano coi capelli tagliati e un copricapo. Non erano soltanto
nobili, formavano un ordine nel quale venivano scelti i membri
dell'amministrazione giudiziaria e del parlamento. Si era ammessi al
giuramento, dietro la presentazione di un membro anziano, dopo due
esami, uno di capacità, l'altro di moralità, e nell'ordine dopo
qualche anno di frequentazione delle udienze in qualità di uditore
esterno.
Ciascun avvocato era posto sotto la sorveglianza dei suoi colleghi e
dei giudici che avevano su di lui il diritto di rimostranza e che
potevano anche decretarne l'espulsione. Gli onorari erano ancora
fissi come in precedenza. Fu in questo secolo che gli avvocati
misero in vigore, in Francia la legge salica. La professione era
ormai regolamentata, ma sempre più disposizioni legislative
tendevano a perfezionarne la normativa. Nel 1490 sotto Carlo VIII,
apparve la prima ordinanza conosciuta che esigeva dall'aspirante
avvocato, cinque anni di studio presso un'università e il titolo di
laurea in utroque iure (diritto civile e canonico).
Nel 1661, 1679, 1690 e 1700, furono apportate modifiche alla durata
obbligatoria degli studi, che venne decisa in tre anni, salvo
dispense aetatis beneficio. La durata del tirocinio, ovvero
del praticantato, era fissato in due anni nel 1693 e in quattro nel
1751.
Attualmente (nel 2006) per divenire avvocato è necessario essere
laureati in giurisprudenza, avere superato con profitto due anni di
praticantato presso uno studio legale, e quindi avere superato
l'esame di stato.