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Con la sentenza pronunziata il 19 aprile 2005 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la illegittimità del prodotto finanziario 4 You venduto dalla Banca Toscana.

di Avv. Giorgia Marsicano - gio.marsicano@studiomarsicano.it

 

Oggetto di questa rilevante pronunzia, è la declaratoria di illegittimità dei contratti denominati “4 You”, sponsorizzati e venduti dalla Banca Toscana a partire dal 2000.

La sentenza in parola si è occupata di una questione che, a partire dalla fine del 2002, ha investito una numerosa schiera di clienti del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (cui la Banca Toscana appartiene), i quali hanno avanzato ferme proteste nei confronti della propria banca, non appena si sono avveduti del fatto di avere stipulato un contratto di mutuo di lunga durata invece di avere contratto una pensione integrativa o essersi garantiti di un piano di accumulo, come avevano fatto credere loro gli operatori in banca.

Questa importante sentenza è stata infatti pronunziata a definizione di un giudizio incardinato da un cliente contro la Banca Toscana al fine (fra gli altri) di far dichiarare la invalidità del contratto “4You” ed ottenere la condanna della banca alla restituzione delle rate di mutuo già rimborsate.

In riferimento ai predetti contratti, l’interesse di giuristi ed associazioni di consumatori si è accentrato, in particolare, sugli aspetti connessi alle modalità con le quali il personale della suddetta banca ha carpito il consenso dei clienti per sottoscrivere i contratti in parola.

Va però fatta una breve premessa per chiarire di quale prodotto finanziario si sta parlando, delle sue caratteristiche e dei rischi sottostanti.

La complessa struttura finanziaria del prodotto, ideata dall’istituto di credito (prodotto denominato “4You” o “May Way” a seconda che a vendere il prodotto fosse la Banca Toscana od il Monte dei Paschi di Siena), consta di un vero e proprio contratto di mutuo stipulato dal cliente, in favore del quale viene erogata una somma (più o meno consistente) che però non gli verrà mai messa a disposizione: il denaro, infatti, viene gestito direttamente dalla banca la quale lo utilizza per l’acquisto di strumenti finanziari altamente rischiosi ed in conflitto di interessi, trattandosi per lo più di titoli del gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Una volta comprati questi titoli, essi vengono dalla banca costituti in garanzia del mutuo, con tutti i rischi che questo comporta, partendo dall’ovvio presupposto che il valore di questi può aumentare e, quindi, garantire la restituzione dell’importo finanziato, oppure “crollare” e dunque costringere il cliente a rimborsare di tasca propria le somme mutuate. In tale ultimo caso (il più frequente e vedremo nel prosieguo il perché), il cliente si ritrova consistentemente indebitato in virtù del mutuo in parola, senza però avere mai beneficiato delle somme erogate, le quali sono servite per l’acquisto di titoli di investimento con scarso rendimento finanziario.

Va poi considerato che, in conseguenza dell’erogazione del mutuo, il cliente verrà segnalato in centrale rischi presso la Banca d’Italia, con ogni conseguenza che questo comporta in termini di soglie di indebitamento (prima fra tutti la limitazione all’accesso ad ulteriore credito).

Tornando per un attimo alle modalità di collocazione del prodotto “4 You”, stupisce la disinvoltura con la quale i funzionari della banca hanno stravolto ed occultato la natura reale dello stesso promuovendolo, in alcuni casi come una “pensione integrativa”, mentre in altri, come un sicuro investimento.

A ben guardare, anche il depliant relativo al “4 You” che si trovava a disposizione presso le agenzie della Banca Toscana, rafforzava quell’equivoco, descrivendo il suddetto prodotto “l’innovazione nella previdenza”.

Sul punto, si è mostrato assai chiaro il Giudice di Firenze che testualmente riporto, in omaggio alla nitidezza della sua considerazione: “[…] 13. Il messaggio oggetto della richiesta di intervento si sostanzia in un depliant, composto di quattro facciate, intitolato "4 You – L'innovazione nella previdenza". Nelle pagine centrali del depliant vengono descritte le caratteristiche e le finalità del prodotto, con espressioni quali "4 You ha le risposte giuste per te, perché è un piano finanziario che ti consente, anche con piccoli versamenti mensili, di sfruttare interessanti opportunità sui principali mercati finanziari, con prospettive di guadagno potenzialmente illimitate", "4 You offre la possibilità di selezionare l'investimento maggiormente in linea con la tua propensione al rischio" e "La particolare struttura del prodotto, anche in funzione del fondo prescelto, consente di beneficiare dei vantaggi tipici di una Asset Allocation altamente professionale: diversificazione, contenimento dei rischi, ecc.".

14. Tale prodotto viene prospettato nel messaggio in esame come un prodotto di investimento che consente, senza disporre di elevate dotazioni di capitale, di accedere alle opportunità offerte dai mercati finanziari e beneficiare dei vantaggi offerti dalla diversificazione e dalla possibilità di selezionare gli investimenti in funzione della propria propensione al rischio.

15. Per i suoi contenuti, il destinatario del messaggio è portato ad immaginare che i piccoli versamenti mensili cui il messaggio fa riferimento vengano impiegati per far fronte all'investimento con modalità analoghe a quelle previste nei piani di accumulo di capitale dei fondi comuni di investimento.

16. Nel depliant non si ravvisano elementi che informino correttamente il destinatario del messaggio della necessità di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere al prodotto. Non rileva in tal senso la definizione di "piano finanziario" data nel messaggio al prodotto "4 You", data la generalità di tale espressione e non la idoneità della stessa ad evidenziare la componente di finanziamento del prodotto.

17. Alla luce delle considerazioni esposte, il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento.

18. Le caratteristiche di tale forma di pubblicità induce a ritenere che la società convenuta non si è comportata con correttezza nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei ricorrenti avendo sottoposto ai medesimi la forma di pubblicità ingannevole sopra evidenziata…[…]”.

Emerge subito l’ingannevolezza del messaggio sottostante e ben si comprende perché il Garante per la Concorrenza ed il Mercato abbia dichiarato, con provvedimento n. 11792 del 6 marzo 2003, che il messaggio pubblicitario relativo al contratto denominato “4You” è idoneo ad indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico.

Il Tribunale fiorentino, dunque esordisce rilevando la scorrettezza sottesa al messaggio pubblicitario, in palese violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 58/98 che obbliga i soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, a “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza”.

Del pari grave risulta la censura che viene avanzata a carico della scarsa trasparenza del contratto sottoposto alla firma dei clienti.

Si legge infatti nella sentenza in commento: “[…] 21. Il semplice esame del testo contrattuale evidenzia, al contrario, l’oscurità, la scarsa comprensibilità e la non chiarezza della disciplina pattizia. Il contratto non si presenta, al primo impatto visivo, come tale, ma solo una come “proposta” proveniente dal cliente di “adesione” a un piano finanziario. Da ciò emerge una realtà distorta di quanto effettivamente accaduto. Infatti, implicitamente, il contratto attesta che ciascuno dei soggetti sottoscrittori, si sia presentato presso la banca e che, avendo ben a mente quando attestato nel documento e manifestando, quindi, anche approfondito livello culturale e conoscenza degli strumenti finanziari, abbia di sua iniziativa proposto alla banca l’adesione al piano.

22. Sempre dal primo impatto visivo si rileva che il contratto è composto da un testo di otto pagine scritto in caratteri molto minuti. I paragrafi e le clausole non presentano un titolo o una rubrica, ma semplicemente una successione di lettere o di numeri.[…]”.

Nel prosieguo, viene altresì rilevato che a fronte della mancata espressa indicazione dell’acquisizione, da parte del cliente, di tutte le informazioni necessarie per la conoscenza del piano di investimento e dell’acquisizione, da parte della banca, delle notizie utili per consentire alla stessa di valutare l’adeguatezza per il cliente dell’operazione (la mancata spuntatura delle proposizioni induce a ritenere che il cliente non sia stato informato di nulla), nel prosieguo del testo il cliente stesso - in caratteri più minuti -, dichiara di aver ricevuto “adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi”.

E’ palese la sottostante contraddittorietà che porta a ritenere come il contratto sia stato sottoposto alla firma dei clienti in modo frettoloso e senza avere loro illustrato i rischi ma, soprattutto, senza avere mai acquisito i dati riferiti alla loro “propensione al rischio”.

Se infatti, si pone mente alla considerevole quantità di clienti del gruppo che hanno raccontato la propria vicenda, si rileva una nota comune nella descrizione dei fatti: a nessuno di loro è stato spiegato che stavano per stipulare un mutuo per l’acquisto di strumenti finanziari assai rischiosi e nessuno di loro avrebbe mai sottoscritto il relativo contratto ove fosse stato informato della reale natura dello stesso non essendo nessuno di loro, investitore professionista.

Il Giudice ha altresì censurato il conflitto di interessi sotteso all’acquisto dei titoli dichiarando che:  “[…] 28. Nel caso in esame non risulta che la società Banca Toscana abbia fornito a R. R. tutte le informazioni relative al conflitto di interessi chiarendo al cliente in che senso e in quale modo potesse emergere tale situazione. Non ha la banca convenuta illustrato all’attore di essere spinta nell’acquisizione degli ordini da un interesse diverso e anche in contrasto con quello dell’utente.[…]”.

Ciò che infatti la banca ha omesso di fare, è di informare il cliente circa il fatto che l’acquisto veniva effettuato per titoli nei confronti dei quali la banca stessa vantava un diretto interesse alla collocazione (trattandosi di titoli emessi da società del proprio gruppo di appartenenza), e in alcuni casi in contrasto con l’interesse del cliente stesso.

Per tale ragione, viene censurata la mancanza di informazione specifica verso il cliente il quale non si è potuto formare un libero e completo convincimento circa il contenuto del contratto.

Leggendo oltre il testo della sentenza in commento si rileva che, per tutto ciò che precede ed altro ancora, il Giudice ha gravemente sanzionato il contratto “4You” decretandone la nullità partendo dal presupposto “un contratto di investimento, concluso senza l’osservanza delle regole di condotta dettate dalla normativa richiamata, deve essere dichiarato nullo, perché contrario all’esigenza di trasparenza dei servizi finanziari che è esigenza di ordine pubblico”.

Il Tribunale toscano, infatti, è giunto a dichiarare la nullità del contratto partendo da un interessantissimo presupposto consistente nel fatto che le norme poste dal D.Lgs.n. 58/98 hanno quale scopo immediato quello di tutelare il mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. La protezione offerta agli investitori è considerata, quindi, solo di riflesso.

E’ evidente come la sanzione della nullità abbia garantito al cliente della banca la declaratoria di invalidità del contratto in questione con condanna della banca alla refusione delle somme incamerate in virtù del contratto.

In conclusione, quindi, sposando a pieno il contenuto della sentenza commentata, non si può fare altro che sperare, nell’interesse di tutti gli altri utenti del sistema bancario che hanno avuto la sfortuna di imbattersi in un contratto “My Way” o “4You”, che venga loro riconosciuto il buon diritto alla restituzione di quanto versato alla banca.

 

Avv. Giorgia Marsicano
Studio Legale Marsicano - Roma
www.studiomarsicano.it

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