Difetto di conformità delle merci nella vendita internazionale: legge applicabile e competenza giurisdizionale
[1] Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci, Vienna, 11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 765, GU 303, Suppl. ord. del 27 dicembre 1985. [2] Legge 18 dicembre 1984, n. 975, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980, GU 25 del 30 gennaio 1985, Suppl. ord. [3] Così Cass. civ., sez. un., 18/10/2002, n. 14837, in Giust. civ. Mass. 2002, 1826. [4] In generale, sulla Convenzione, si veda T. Ballarino, Diritto Internazionale Privato, Padova, Cedam. [5] Legge 4 febbraio 1958, n. 50, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata all’Aja il 15 giugno 1955, GU 48 del 25 febbraio 1958. La Convenzione dell’Aja del 1955 è una convenzione di unificazione del diritto internazionale privato: le sue norme hanno come scopo quello di determinare la legge applicabile al contratto di vendita, non di dettarne una disciplina sostanziale. In argomento si rimanda a Ballarino, op. cit. Nel senso della prevalenza della Convenzione di Vienna sulla Convenzione dell’Aja si veda Tribunale di Rimini, sent. n. 3095 del 26/11/2002, in www.unilex.info; Tribunale di Vigevano, 12/07/2000, n. 405, in Giur. it., 2001, 281 ss.; Tribunale di Pavia, 29/12/1999, n. 468, in Corr. giur., 2000, 932 ss. [6] Trib. Rimini cit. [7] Trib. Rimini cit. [8] Ad esempio: www.unilex.info per le banche dati e Internationales Handelsrecht per le riviste. [9] Si riporta il testo dell’art. 7 della Convenzione: “1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, nonché di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale. 2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato”. [10] Trib. Rimini cit. Si veda anche A. Veneziano, Mancanza di conformità delle merci ed onere della prova nella vendita internazionale: un esempio di interpretazione autonoma del diritto uniforme alla luce dei precedenti stranieri. Nota a Trib. Vigevano 12/07/2000, in Dir. comm. internaz. 2001, 2, 497. [11] Trib. Rimini cit. [12] Trib. Rimini cit. [13] L’art. 39, par. 2, aggiunge che “In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale”. [14] Trib. Rimini cit.; Trib. Vigevano cit.; Tribunale di Cuneo, 31/01/1996, in www.unilex.info. [15] Trib. Vigevano cit.; A. Veneziano, op. cit. [16] A. Veneziano, op. cit. [17] Trib. Vigevano cit.; A. Veneziano, op. cit.; Trib. Rimini cit. (sull’art. 7, v. nota n. 9.) [18] Regolamento 44/2001/CE del 22/12/2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUCE L 12 del 16 gennaio 2001; successiva rettifica in GUCE L 307 del 24 novembre 2001. Come disposto dal provvedimento, nella misura in cui esso sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione deve intendersi oggi rivolto al Regolamento (art. 68). [19] Sono inoltre espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato. [20] Alle persone che non siano in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate, si applicheranno comunque le norme sulla competenza vigenti per i cittadini (art. 2, par. 2). L’art. 3 aggiunge che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nel provvedimento. In particolare, nei loro confronti non potranno essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I del Regolamento in esame. Ciò vale a dire che, per l’Italia, allorché si sia in presenza di un convenuto domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, non potranno trovare applicazione “l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218”. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 (competenze esclusive) e 23 (proroga di competenza) del Regolamento (art. 4, par. 1). Per l’Italia, si applicheranno dunque in siffatta ipotesi gli artt. 3 e 4 L. 218/1995. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I del provvedimento (art. 4, par. 2). [21] Altre competenze speciali sono previste dal successivo art. 6. [22] Cfr. Cass. civ., sez. un., 18/10/2002, n. 14837 cit. Si riporta il testo dell’art. 31 della Convenzione di Vienna: “Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste: a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente; b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo; c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto”. [23] Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile alle controversie del commercio elettronico B2C di carattere internazionale, si veda G. Briganti, Controversie nel commercio elettronico B2C: competenza giurisdizionale e legge applicabile, 2004, disponibile nella sezione Internet degli e-book di IusOnDemand, www.iusondemand.com/ebook.
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di Giuseppe Briganti,
avvocato